Misura B.3 del PTPCT 2019-2021
Chiarimento in materia di applicazione della misura B.3 del PTPCT 2019-2021
D. Nel PTCTP 2019-2021 è stata introdotta la misura B.3 che prevede l’applicazione del principio di rotazione in accordo con quanto prevedono le linee guida n. 4 di ANAC approvate dall’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016.
Il paragrafo 3.6 delle sopra citate linee guida prevede espressamente che:
“Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. La stazione appaltante, in apposito regolamento (di contabilità ovvero di specifica disciplina delle procedure di affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori), può suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia. Il provvedimento di articolazione in fasce deve prevedere una effettiva differenziazione tra forniture, servizi e lavori e deve essere adeguatamente motivato in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce; detti valori possono tenere conto, per i lavori, delle soglie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori. In ogni caso, l’applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell’appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti pubblici.”
Pertanto si chiede se possa ritenersi ancora applicabile il criterio individuato con analoga misura prevista nei precedenti PTPCT (applicazione del principio di rotazione, inteso quale esclusione dei soggetti già affidatari e già invitati, per i successivi 12 mesi, dalla partecipazione al primo appalto di analogo valore economico e categoria), come meglio esplicitata con FAQ n. 6, pubblicata in data 27/10/2014. In tale faq si precisava che il concetto di analogia si verificava con la presenza contestuale di entrambe le condizioni: categoria e valore economico analoghi, precisando che l’analogia del valore economico sussisteva quando il valore dell’appalto rientrava in un range del 20% in più o in meno rispetto al valore dell’appalto precedente.
R. In assenza di previsione regolamentare, si ritiene possano applicarsi criteri già definiti con precedente FAQ n. 6/2014, da confermare con analoga pubblicazione onde garantire la necessaria predeterminazione, trasparenza ed omogeneità procedimentali.