Misura G.2 del P.T.P.C.T. 2019-2021
Chiarimento in materia di applicazione della misura G.2 del P.T.P.C.T. 2019-2021
D. La Misura G.2 prevede l’intensificazione delle verifiche in capo ai soggetti affidatari di incarichi di lavoro autonomo, compresi quelli rientranti nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 50/2016.
La Misura stabilisce, in particolare, che ogni dirigente verifichi le dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate dai soggetti affidatari che, nell’arco dell’anno, ottengano incarichi per un importo complessivo maggiore o uguale ad euro 40.000,00.
Ciò premesso, con riferimento a:
a) incarichi di cui al d.lgs. n. 50/2016 (anche tramite Mepa)
b) appalti di beni, servizi e lavori (anche tramite Mepa)
di importo inferiore a 40.000,00 euro
si domanda se, in caso di affidamento diretto, ai fini dell’aggiudicazione, si debbano o meno verificare le autodichiarazioni rese dagli operatori affidatari, ai sensi delle previsioni dello stesso codice (art. 32, co. 7, e art. 36, co. 6bis e 6ter) e delle Linee guida A.N.AC. n. 4/2016 (paragrafi 4.2.2, 4.2.3 e 4.2.4).
Si chiede inoltre se, per procedere con la liquidazione dei corrispettivi ai soggetti cui sopra, debba essere o meno previamente accertata la loro regolarità contributiva per mezzo del DURC o di altro documento equipollente, non ritenendo sufficiente l’acquisizione di una mera autodichiarazione sulla regolarità della posizione.
R. Si conferma che, in caso di affidamento diretto di incarichi di cui al d.lgs. n. 50/2016e di appalti di importo inferiore a 40.000,00 euro, la stazione appaltante deve sempre verificare le autodichiarazioni rese dai soggetti aggiudicatari, prima della stipula del contratto.
Gli uffici metropolitani dovranno quindi riscontrare, anche in collaborazione col servizio gare e contratti, gli elementi richiesti ai paragrafi 4.2.2, 4.2.3 e 4.2.4 delle Linee guida A.N.AC. n. 4/2016.
Tali controlli andranno effettuati anche per gli affidamenti all’interno del Mepa ove non si abbia certezza che il soggetto aggiudicatario rientri tra quelli verificati a campione da Consip, così come previsto dall’art. 36, co 6bis e co. 6ter.
In fase di liquidazione dei corrispettivi va sempre acquisito il DURC o altro documento equipollente, i cui riferimenti e la cui validità e regolarità vanno attestate all’interno dell’atto di liquidazione, pena la restituzione dal parte dell’ufficio liquidazioni.